Per abbigliamento protettivo si intende quello che sostituisce o copre gli indumenti personali, e che è destinato a fornire protezione contro uno o più pericoli, sostanzialmente: Lesioni al corpo dovute ad aggressioni esterne. Rischi per la salute o disagi associati all'uso di indumenti protettivi.
Nel 1986 l'Unione Europea, Direttiva 89/686/CEE del Consiglio Direttivo del 30-11-1989, stabilisce le disposizioni minime di sicurezza e salute per l'utilizzo da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale sul lavoro. Ai fini della suddetta Direttiva, per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore per proteggerlo da uno o più rischi che possono minacciare la sua sicurezza o salute sul lavoro, nonché qualsiasi complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Mentre il regio decreto 773/1997 del 30 maggio, sulle disposizioni minime di salute e sicurezza relative all'uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale, definisce i dispositivi di protezione individuale come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere trasportata o tenuta dal lavoratore per proteggerlo da uno o maggiori rischi che possano minacciare la sua sicurezza o salute, nonché qualsiasi complemento o accessorio destinato a tale scopo", ad esclusione delle seguenti apparecchiature:
abiti da lavoro e uniformi che non sono specificamente destinati a proteggere la salute o la sicurezza.
quelli dei servizi di soccorso e salvataggio.
quelli dei servizi militari, di polizia e delle forze dell'ordine.
quelli dei mezzi di trasporto su strada.
attrezzatura sportiva.
materiale di autodifesa o dissuasivo.
dispositivi portatili per la rilevazione e la segnalazione di rischi e fattori di disturbo.
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